La testimonianza del perito/CTP nel processo penale: necessità dell’adozione di standard internazionali

Il processo, specie quello penale, utilizza storicamente la testimonianza come mezzo per acquisire informazioni utili su un dato fatto e, tramite la valutazione di queste da parte del giudice, ricercare la verità.

Negli ultimi decenni, visto l’importante sviluppo tecnologico e scientifico in molteplici ambiti (dalla genetica forense, alle discipline criminalistiche sino anche alla psicologia/psichiatria forense), entrano con sempre più frequenza nei processi informazioni di tipo tecnico.

Le fonti di prova di tipo tecnico, al pari delle fonti di prova di tipo testimoniale – ovvero quelle fornita da persone informate sui fatti che costituiscono oggetto del procedimento – vengono verificate in sede di svolgimento del processo, da parte del giudice, con una serie di metodologie, alcune comuni a quelle storicamente esistenti, altre di più recente introduzione, visto anche il carattere di novità della materia tecnica.

Attualmente la testimonianza in Corte, nel processo penale italiano, è di due tipologia principali:

  • da persona “diretta”
  • da parte di un tecnico

E’ bene premettere che nessuna delle due tipologia di testimonianza, di per sé – ovvero per sua intrinseca natura – può prevalere sull’altra. Anzi, è necessaria una piena convergenza delle dichiarazioni testimoniali con i dati tecnici; solo così può avvenire con successo la ricerca della verità nel processo e, anche, si può correttamente valutare la portata sia dell’una che dell’altra tipologia di testimonianza[1].

Relativamente alla testimonianza fornita da persona “diretta”, ovvero quella storicamente più nota, la legge vigente ne stabilisce le forme all’art. 194 del codice di procedura penale, nel quale vengono stabiliti oggetto e limiti della testimonianza[2] .

Sempre la legge vigente, stabilisce che vi è la possibilità anche della c.d. “testimonianza indiretta”, ovvero di un report informativo fornito dal testimone in cui si specifica che queste informazioni sono state da lui acquisite da terze persone e/o con modalità chiare e riportate in Corte nel corso della testimonianza. In relazione a questa modalità, il testimone ha il dovere di fornire tutte le informazioni relative a come, quando e dove ha appreso la notizia che riporta nel corso della testimonianza, ed il giudice ha la facoltà di convocare questa/e terza/e persona/e citata/e dal testimone, affinchè si possa portare nel processo una testimonianza di tipo diretto che vada anche a cross-verificare quanto detto dal primo teste. Nel caso in cui il teste non sia in grado di riportare esattamente da chi, come e/o quando abbia appreso le informazioni che riporta alla Corte nel corso della testimonianza, queste non potranno in alcun modo essere ammesse quali prove – o anche indizi – nel processo penale; ciò è puntualmente stabilito dall’art. 195 del codice di procedura penale[3].

Discorso e modalità di testimonianza significativamente diverse sono proponibili per la cd. “testimonianza del tecnico”, sia esso Perito della Corte, sia esso C.T.P.; innanzitutto le norme prevedono una diretta attività di questi soggetti nel corso delle attività istruttorie – cosi come stabilito dagli artt. 220 e ss. del codice di procedura penale.

Inoltre, i tecnici sono considerati essere dei “testimoni scientifici”, ovvero soggetti dotati di dimostrabile background conoscitivo, culturale e tecnico-scientifico il quale è in grado di apprezzare e spiegare dati tecnici e/o risultanze dai quali potrebbero scaturire elementi utili – fonti di prova – per la ricerca della verità.

Questo approccio è una importante differenza tra le due tipologie summenzionate di testimonianza, entrambe assolutamente valide ed utili per fini di Giustizia.

Nel caso della testimonianza del tecnico, questo non riporta alla Corte fatti o eventi a cui lui ha assistito, bensì riporta – con linguaggio chiaro, preciso ed esplicativo – il senso dei dati tecnici e/o delle risultanze acquisite nel corso dell’attività istruttoria.

Tale ruolo dà al tecnico la facoltà di consultare i report (atti di indagine e/o altre CT rilevanti ai fini del processo in corso di giudizio) nel momento in cui si sottopone all’esame testimoniale, così come stabilito all’art 501 del codice di procedura penale[4].

Seppur vi sono queste importanti differenze metodologiche, la testimonianza da persona “diretta” e la testimonianza del tecnico, sono disciplinate dai medesimi articoli del codice di procedura penale italiano. Nella fattispecie, entrambi i testimoni dichiarano le proprie generalità, ex art. 497 c.p.p.[5], mentre gli artt. 498 e 499 c.p.p. disciplinano le modalità e le regole dell’esame e del contro-esame dei testimoni[6][7].

Un’analisi interessata è fattibile grazie alla comparazione – in diversi Paesi sia intra EU che extra EU – delle norme che stabiliscono le modalità di esame e contro-esame del testimone tecnico.

Le norme italiane summenzionate, rispetto ad alcune disposizioni legislative di altri Paesi, risultano essere particolarmente generiche, ovvero dal carattere poco specifico.

Un’interessante punto di confronto – in tema di Comparative Law Studies – è fornito dallo studio dell’art. 702 Americano[8]; il menzionato articolo disciplina nello specifico la testimonianza dell’Expert Witness – l’equivalente del nostro testimone tecnico (Perito e/o CTP).

Nel sistema americano, l’esame testimoniale tecnico avviene seguendo un rigodo schema fisso su quattro punti, tra loro consecutivi, che vengono affrontati innanzi al giudice nel corso dell’esame del teste:

Innanzitutto l’Expert Witness (nostro Perito/CT) è considerato essere un soggetto esperto dotato di conoscenze, abilità, esperienza, formazione e/o background educativo ad hoc, il quale lo rende idoneo a fornire testimonianza al giudice sottoforma di “expert-opinion”.

I quattro punti – tra loro consecutivi – su cui si fonda l’esame del testimone tecnico sono:

  1. valutazione delle competenze tecnico-scientifiche (esame formale) in possesso del teste;
  2. valutazione in ordine alla completezza (o meno) informativa e/o tecnico scientifica su cui si basa la testimonianza del tecnico;
  3. valutazione in ordine alla produzione di una testimonianza di tipo tecnico che si fondi su principi scientifici, universalmente accettati dalla comunità scientifica di riferimento (o meno);
  4. valutazione in ordine alla corretta – o meno – applicazione dei principi di cui al punto 3 sui dati tecnici del caso di specie.

Tramite questo rigido schema, effettimante tempo-consumativo in Tribunale, si è in grado di applicare un criterio oggettivo ed astratto che va a valutare, sia in forma che in sostanza, i singoli testimoni tecnici ed il loro grado di attendibilità, oggettività e/o soggettività nell’illustrazione delle conclusioni tecniche.

Così facendo, tramite l’applicazione di un metodo di esame del tecnico fondato da rigidi criteri oggettivi, si è in grado di prevenire valutazioni “locali” ovvero soggettive, e parallelamente, si è in grado di fornire caratteristiche più oggettive in ordine alla valutazione dei dati forniti dal tecnico; ciò in ottemperanza ai principi scientifici ed al fatto che la testimonianza, così come l’esperimento scientifico, deve portare ai medesimi risultati anche se si cambiano i tecnici e/o si cambiano i giudici che devono valutare questi dati tecnici[9].

Concludendo, in virtù dell’analisi comparativa in ordine a norme e modalità della testimonianza del tecnico in Corte, appare assolutamente evidente la necessità di sviluppare delle norme internazionalmente condivise che vadano a disciplinare in modo rigoroso ed oggettivo la testimonianza del tecnico; ciò per favorire l’impatto delle fonti di priva scientifiche nei processi (di tutto il mondo) ed anche omogeneizzare il sistema Giustizia tramite la condivisione di criteri, specialmente quelli aventi oggetto cose o fatti di tipo scientifico i quali, intrinsecamente, sono – e devono essere – validi ugualmente in tutto il mondo.


[1] G.Marando, “L’acquisizione della prova scientifica nel processo penale” XXI Ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze Penalistiche – Università degli Studi di Trieste, A.a. 2009-2010 – http://www.antoniocasella.eu/archica/Marando_prova_scientifica_2010.pdf

[2] https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-terzo/titolo-ii/capo-i/art194.html

[3] https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-terzo/titolo-ii/capo-i/art195.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_succ_top

[4] https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-settimo/titolo-ii/capo-iii/art501.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_succ_top

[5] https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-settimo/titolo-ii/capo-iii/art497.html?q=497+cpp&area=codici

[6] https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-settimo/titolo-ii/capo-iii/art498.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_prec_top

[7] https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-settimo/titolo-ii/capo-iii/art499.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_succ_top

[8] Rule 702. Testimony by Expert Witnesses | Federal Rules of Evidence | US Law | LII / Legal Information Institute (cornell.edu)https://www.law.cornell.edu/rules/fre/rule_702

[9] G.Francione, La Tavola della prove legali, Nuova Editrice Universitaria, 2021


Bibliografia

  • G.Francione, La Tavola della prove legali, Nuova Editrice Universitaria, 2021

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